Zona Industriale un mezzo in fiamme soccorso da una guardia giurata

Catania – è accaduto ieri 26 marzo intorno alle 17.30 presso la Zona Industriale in via Angelo Aiello un mezzo in fiamme sostava lungo la carreggiata. Tra le auto che sfrecciavano indifferenti, a fermarsi per prestare soccorso è stata una Guardia giurata Securitas in procinto di prendere servizio, che trovandosi nel percorso allarmata alla vista dell’incendio, si è premurata di capire se all’interno del mezzo, un fiorino dei Nicolosi Trasporti, ci fosse ancora l’autista. Fortunatamente l’autista era già sceso dal mezzo e nonostante lo stato confusionale, è riuscito a riferire di non trasportare materiali altamente infiammabili all’interno del furgone. La guardia giurata ha fatto allontanare prontamente l’autista dal mezzo in fiamme, e ha chiesto se avesse già chiamato i soccorsi. Purtroppo, lo stato emotivo dell’uomo era tale da non saper riferire neanche in quale strada si trovasse e per tale motivo non era riuscito neanche a chiamare i soccorsi. La Guardia giurata si è resa indi disponibile a fornire le indicazioni necessarie per far intervenire tempestivamente un’autobotte dei VV.FF. e una volante dei Carabinieri. È noto che la zona industriale non è provvista di sufficienti indicazioni stradali, o adeguata illuminazione, e lo sfrecciare imperterrito degli automobilisti indifferenti non ispira ottimismo in coloro che si trovano in difficoltà o in panne con l’auto. Per fortuna, ogni tanto, si incontra qualcuno che per vocazione, professione o umana bontà, è pronto a prestare soccorso.
Approvata la legge che tutela la figura del Caregiver Familiare

E’ importante divulgare la notizia dell’approvazione della legge sulla figura del caregiver familiare. La redazione di Gaglio Web aveva preso a cuore questa tematica, aveva esplicato l’importanza della figura sopracitata con l’intendo che questa venisse valorizzata e soprattutto le venissero riconosciuti quei diritti fondamentali per la dignità dell’essere umano. Da circa 10 giorni la proposta di legge è divenuta legge a tutti gli effetti. Di seguito l’intero documento in modo tale da approfondirne la conoscenza. LEGGE APPROVATA IL 5 MARZO 2024 Riconoscimento e valorizzazione della figura del caregiver familiare Art. 1. Principi e finalità 1. Nell’ambito delle politiche di welfare la Regione promuove la solidarietà familiare e l’attività di cura non professionale e gratuita prestata nei confronti di coloro che necessitano di assistenza a lungo termine a causa di malattia, infermità o disabilità grave, ne riconosce il valore sociale ed economico nonché i rilevanti vantaggi che ne trae la collettività e ne promuove la tutela ai fini della conciliazione con le esigenze personali di vita sociale e lavorativa. 2. Nel rispetto delle specifiche competenze, collaborano e concorrono allattuazione degli interventi previsti dalla presente legge: a) la Regione; b) le aziende sanitarie provinciali; c) i distretti socio-sanitari, le case di comunità, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che operano allinterno delle stesse; d) i comuni; e) gli enti del terzo settore; f) le istituzioni scolastiche. Art. 2. Caregiver familiare 1. La Regione riconosce e valorizza la figura del caregiver familiare, come definita dal comma 255 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modificazioni, promuovendo azioni di supporto allo stesso che consentano la piena integrazione dell’attività da questi prestata con la rete integrata dei servizi sociali e socio-sanitari. 2. Il caregiver familiare è riconosciuto allatto della presa in carico della persona assistita da parte del Servizio sanitario regionale ovvero da parte dei servizi sociali quale soggetto volontario indicato dallassistito ovvero da chi ne esercita la tutela. 3. Il caregiver familiare, integrandosi con i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, contribuisce al benessere psicofisico della persona assistita e opera, in relazione alla situazione di bisogno, nellambito del Piano assistenziale individuale (PAI) e del progetto di vita, assistendo e supportando lassistito, in particolare nella cura in ambiente domestico, nelle relazioni di comunità, nella mobilità e nella gestione delle pratiche amministrative. 4. Il caregiver familiare non sostituisce altre forme di assistenza sanitaria e di cura necessarie, per le quali invece lassistito può avvalersi dei servizi territoriali e di lavoro privato di cura. 5. Il caregiver familiare interagisce e integra la propria attività con quella degli operatori di cura e assistenza afferenti al sistema dei servizi pubblici e privati. 6. Il caregiver familiare svolge la propria attività volontaria di cura e assistenza anche avvalendosi di specifici percorsi formativi. 7. Il caregiver familiare, previo consenso della persona assistita o di chi la rappresenta ai sensi dellordinamento civile, è coinvolto nel percorso di valutazione, definizione e realizzazione del PAI e interviene nel più ampio progetto individuale e di vita. 8. La qualifica di caregiver familiare non può essere riconosciuta a più di una persona per lo stesso soggetto assistito, fatta eccezione per genitori con figli minori. Art. 3. Compiti della Regione 1. La Regione definisce le modalità per favorire il riconoscimento e l’integrazione dell’attività del caregiver familiare nell’ambito del sistema regionale dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari. 2. La Regione, nei limiti delle proprie competenze e delle risorse disponibili: a) prevede, nellambito della programmazione sociale, socio-sanitaria e sanitaria, interventi di sostegno e azioni di supporto, anche economico, per ladattamento domestico alle necessità di cura dellassistito nonché per la fornitura di ausili e presidi idonei alla prevenzione del rischio da sovraccarico biomeccanico e per leliminazione delle barriere architettoniche; b) promuove iniziative in collaborazione con le rappresentanze datoriali e con gli ordini professionali, tese ad assicurare un maggiore equilibrio tra attività professionale e vita familiare che consentano di conciliare la vita lavorativa con le necessità di cura degli assistiti, in attuazione della direttiva 2019/1158/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019; c) favorisce la definizione di accordi con le rappresentanze delle compagnie assicurative che prevedono premi agevolati e costi calmierati per le polizze stipulate dai caregiver familiari; d) promuove iniziative e misure, anche con le associazioni datoriali, per favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di cura, con particolare riferimento ai caregiver familiari; e) promuove iniziative di informazione e orientamento, fra cui la realizzazione di guide informative relative alle modalità di accesso ai servizi sociali e socio-sanitari e iniziative pubbliche e private a sostegno del caregiver familiare; f) favorisce lintegrazione della figura del caregiver familiare con la rete dei servizi socio-sanitari, anche mediante programmi di aggiornamento a favore del personale sanitario e socio-sanitario tesi a valorizzarne lattività; g) predispone unadeguata rete di comunicazione che consenta al caregiver familiare di poter accedere costantemente al supporto informativo e operativo del personale sanitario e socio-sanitario, anche attraverso la creazione di pagine web dedicate e accessibili; h) promuove il welfare di prossimità anche mediante lo sviluppo di reti animate da enti del terzo settore e dagli stessi caregiver, attraverso la predisposizione di appositi bandi e progetti per la creazione di reti solidali e di mutuo soccorso che contribuiscano a ridurre il rischio di isolamento sociale del caregiver familiare, favorendo linclusione dellassistito ed il supporto del caregiver familiare, nel rispetto prioritario del diritto di scelta della persona con disabilità; i) promuove lo sviluppo di sistemi di informazione e comunicazione basati sulle nuove tecnologie a supporto dellattività del caregiver familiare ovvero di un parente se richiesto dal caregiver familiare; l) promuove programmi di aggiornamento degli operatori sociali, socio-sanitari e sanitari sui temi legati alla valorizzazione dei caregiver familiari e sulla relazione e comunicazione dovuta agli stessi, in accordo con i comuni e con il coinvolgimento dei soggetti gestori ed erogatori di servizi sociali, socio-sanitari e sanitari. 3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro,
