Prima Pagina: Catena del trasporto e azione diretta, attenzione ai furbetti!

Nella giornata del 18 novembre 2021 ASSOTIR, Associazione delle Imprese di Autotrasporto, ha presentato agli organi di stampa di settore la propria proposta per una nuova disciplina della subvezione, alla luce della prossima entrata in vigore del Regolamento UE 1055/2020 che ha modificato il Regolamento 1071/2009 relativo alle norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada.

ASSOTIR con questa iniziativa si propone un duplice obiettivo:

1) Sollecitare le istituzioni ad attivarsi per la predisposizione di un provvedimento normativo di recepimento delle disposizioni di cui all’Art. 5, lett. g) del Reg. UE 1055/2020;

2) Avanzare una propria proposta utile ad aprire il necessario confronto con le istituzioni con le altre componenti associative del settore, al momento del tutto assente.

La proposta di ASSOTIR si inserisce all’interno dell’Art. 6ter del D.Lgs 286/2005 con l’obiettivo finale di contrastare fenomeni consolidati di intermediazione parassitaria all’interno della filiera del trasporto, che finiscono per schiacciare inevitabilmente, sotto il profilo tariffario, coloro i quali svolgono effettivamente, con mezzi in loro disponibilità, operazioni di trasporto.

La misura, che interviene in modo netto sulla filiera del trasporto, limitando l’uso eccessivo della subvezione, ha alla base il Regolamento UE 1055/2020 che stabilisce che tra i requisiti che un’impresa di trasporto merci deve possedere per poter svolgere la professione, debba disporre “ordinariamente, su base continuativa, di un numero di veicoli conformi alle condizioni di cui alla lettera e) e di conducenti che hanno normalmente come base una sede di attività in tale Stato membro che sia, in entrambi i casi, proporzionato al volume delle operazioni di trasporto da essa effettuate”.

In linea con quanto previsto dallo stesso Regolamento, che dovrà essere adottato dallo Stato italiano entro il prossimo febbraio 2022, la proposta di ASSOTIR prevede tre aspetti:

1) Introduzione di un criterio che, in analogia con quanto previsto all’art. 5, lettera g) del Reg. 2009/1071, preveda che i vettori iscritti all’Albo degli Autotrasportatori di cose per conto terzi debbano disporre di un numero di autisti e di veicoli proporzionato al numero di trasporti effettuati. Più precisamente, la proposta prevede che un’impresa di autotrasporto debba svolgere almeno l’80% della attività con mezzi in propria disponibilità, potendo affidare in subvezione non più del 20%;

2) Individuazione di un soggetto al quale sia affidato il controllo sul rispetto delle disposizioni di cui al punto precedente;

3) Introduzione di un meccanismo sanzionatorio ispirato a criteri di proporzionalità e gradualità.

Catena del trasporto e azione diretta: attenzione ai furbetti!

Che cos’è un subvettore e perché dovrebbe interessarti?

Quando un committente commissiona un carico ad un trasportatore spesso accade che lo stesso trasportatore deleghi a sua volta un altro trasportatore ad effettuare il trasporto.

In questo caso si parla di subvezione.

La ditta Alfa che ha fabbricato un pezzo e chiama un trasportatore per effettuare il carico è detta committente, la ditta Beta che è stata chiamata da Alfa per effettuare il carico è il vettore.

Può esistere una ditta Gamma chiamata dal vettore Beta per eseguire il carico, in questo caso la ditta Gamma si chiama subvettore.

La catena del trasporto può, purtroppo, proseguire con altri passaggi (quindi parleremo di sub subvettori) ma oggi porremo il nostro interesse su cosa succede quando il committente paga il vettore ma poi il vettore non paga il subvettore.

Nel caso in cui il subvettore (la ditta Gamma) non sia stato pagato dal vettore (la ditta Beta) questi avrà il diritto di farsi pagare la propria fattura direttamente dal committente.

ATTENZIONE

La legge della cosidetta “azione diretta” è la regolata dall’art. 7-ter del D.lgs. 286/2005 introdotto dal D.L. 103/2010 e stabilisce che, se il committente ha già pagato il vettore ma questi non ha pagato il vettore, il committente sarà costretto a ripetere il pagamento nei confronti del subvettore ed in sostanza sarà costretto a pagare due volte lo stesso (o gli stessi trasporti).

Che cosa dovrebbe insegnare questa legge al committente?

Affidare i carichi al vettore che materialmente eseguirà il carico e vietare dunque la subvezione in modo che il pagamento del trasporto sarà fatto nei confronti di chi ha eseguito concretamente il trasporto.

Se il vettore ha necessità di utilizzare subvettori allora affidarsi a vettori di provata serietà, economicamente solidi e presenti sul mercato da anni.

In caso di dubbi sul fatto che il vettore abbia pagato il subvettore pretendere dal vettore che il subvettore dichiari se il credito è stato pagato e solo dopo procedere al pagamento.

La norma sull’azione diretta ha mietuto molte vittime tra i committenti e soprattutto in un periodo di crisi economica come quella che attraverseremo le aziende committenti devono seriamente interrogarsi su queste problematiche per evitare di pagare due volte i trasporti.

La ratio della legge è stata quella di tutelare l’anello più debole della catena e per mettere un freno alla piaga dei vari intermediari lungo la catena del trasporto che non solo sottraggono, spesso ingiustamente, valore aggiunto al vettore finale ma spesso chiudono baracca e burattini.

Il nostro spassionatissimo consiglio ai committenti è di accorciare la catena del trasporto e in modo gentile ma fermo accertarsi che nessuno stia facendo il furbetto con i suoi soldi.

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